AS.AR.GI.

ARBITRATO CON RITO "MONOCRATICO"

  1. Il procedimento Arbitrale di Rito "MONOCRATICO" della  AS.AR.GI.,  è di tipo "Rituale" (806 cpc), "Assistito" dall'Ufficio, diretto da un Giudice Arbitrale "Unico", e con Sentenza secondo Diritto/Equità, a discrezione del Giudice stesso, visti gli usi e consuetudini locali.
  2. Il Giudice "Unico" è nominato dalla Segreteria della AS.AR.GI., la quale lo sceglie, a sua totale discrezione, in base alla competenza del tipo di Causa, nel pieno rispetto delle norme del C.p.c. ed altre leggi del settore.
  3. Se il Giudice rinuncia al suo incarico o se viene a mancare per qualunque motivo, la Segreteria della AS.AR.GI.provvederà tempestivamente, a nominarne un altro in sua vece.
  4. Il procedimento si svolge come previsto dal Codice di procedura Civile, nel pieno rispetto del Contraddittorio.
  5. Le parti possono richiedere (solo se entrambe), di rinunciare all’assistenza di Legali di fiducia, nel qual caso la Segreteria fornirà assistenza d’ufficio, per entrambe le parti.
  6. Tutti i documenti, memorie, repliche, ecc. devono essere inviati tramite una forma provante, anche telematica, ed entro i termini di volta in volta indicati, max 10 g.g., pena la loro nullità.
  7. Querele di falso, contestazioni di documenti, disconoscimento di atti, eccezioni, ecc. devono essere presentati entro l’udienza o memoria di replica successiva alla presentazione dell’atto in contestazione, pena la nullità.
  8. Il Giudice può procedere a nominare d'ufficio, uno o più Periti, ad assumere prove, a citare testimoni, e ad espletare qualunque atto utile al procedimento.
  9. Qualora le parti vogliano interrompere il procedimento a seguito di una transazione o per qualunque altro motivo, ne devono dare entrambe comunicazione scritta alla Segreteria, per l'archiviazione del caso.
  10. Il procedimento arbitrale viene "Chiuso" entro un limite massimo di tre (3) mesi, prorogabili di altri tre (3) mesi, soltanto una volta, esclusivamente nel caso di necessità di perizie supplementari, dietro richiesta del Giudice e dietro concorde accettazione della proroga sottoscritta da "Entrambe" le parti.
  11. Eventuali sospensioni del procedimento e proroga dei relativi termini, sono attuati esclusivamente in caso di questioni incidentali (art. 819 c.p.c.), od in caso di necessità alla rinomina del Giudice come da art. 3 .
  12. La sentenza Arbitrale (Lodo), deve essere "Notificata" .
  13. La sentenza è impugnabile solo nei casi e secondo modalità di legge, di fronte alla Corte d’Appello, la quale viene preclusa dal giudicare nel merito.
  14. Nel caso di dichiarazione di nullità della Sentenza da parte della Corte d’Appello, si procederà con Arbitrato di secondo grado, con procedura come nel primo grado, ed oggetto del giudizio sarà solamente il riesame nel merito della prima sentenza, con esclusione di domande od eccezioni nuove.
  15. In secondo grado sarà nominato un nuovo Giudice, sempre d’Ufficio.
  16. Le spese sono addebitate ad entrambe le Parti secondo competenza, come da Tariffe Legali / livelli "Minimi",  e per quanto non previsto nelle stesse tariffe, come stabilito dal Codice e dai tariffari degli Ordini professionali.
  17. Le parti sono tenute solidalmente al saldo dei pagamenti relativi.
  18. Le spese per la eventuale omologazione della sentenza a seguito di inadempienza, sono previste a carico del soccombente.
  19. Per quanto qui non previsto, ci si rifà alle norme del c.p.c. e Leggi del settore.
  20. Prima dell’inizio del procedimento le Parti, devono sottoscrivere, insieme al "Compromesso", come accettazione di adire a questo procedimento in deroga all'A.G.O., atto di conoscenza del presente regolamento e di accettarne in toto le norme.

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