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Di seguito diamo un dettaglio delle caratteristiche della Procedura Giudiziaria Arbitrale in generale, come gestiti dalla AS.AR.GI., Associazione Arbitrale Giudiziaria.
1) Il ProcedimentoL'ARBITRATO è un Procedimento "Giudiziario", e quindi è un Giudice sopra le Parti, che stabilisce chi ha ragione nella Controversia in atto, in base alla Legge, Norme del settore, usi e costumi locali od Equità.
Il Procedimento è di Diritto "Privato", alternativo ed equiparabile a quello "Pubblico" svolto in Tribunale, seguendo specifiche procedure, che possono essere concordate tra le Parti scegliendo tra numerose alternative particolari, o ricorrendo a quelle previste dal Codice di Procedura Civile.
(Vedi il Codice di procedura civile, articoli 806 e seguenti, )
L'Arbitrato "Rituale", cioè come stabilito dal Codice di procedura Civile, "Deve" essere risolto entro il termine massimo ordinario di 6 mesi, (art. 820 cpc), salvo rinvii per esigenze di approfondimenti, con una durata Media Totale di 6-8 mesi, e sono possibili due varianti principali di procedura :
a) CON RITO MONOCRATICO
Per Contenziosi di importo "Ridotto", è possibile ricorrere al Rito Monocratico, che prevede un "Giudice Unico" (Presidenti Associazioni varie, della stessa AS.AR.GI., ex Magistrati, Notai, ecc.).
E' una procedura semplice e rapida, nella quale, volendo, ci si può comunque fare assistere da proprio Avvocato od altro consulente.Notasi che il Rito Monocratico è fornito a Titolo Gratuito alle Imprese che usufruiscono del "Pacchetto Giustizia", diffuso dal Network legale "Juris Consult" a seguito di apposita convenzione.
b) CON COLLEGIO GIUDICANTE
Per Contenziosi di importi medi od elevati, come anche giuridicamente complessi, od anche per avere massima sicurezza giuridica, in genere si preferisce ricorrere ad un Collegio giudicante, composto da tre Giudici, due designati dalle due parti in Causa, uno ciascuno a propria discrezione, ed il Terzo, designato dai due Giudici "di Parte", con funzione di "Presidente di Collegio Arbitrale" (Presidenti Associazioni varie, della stessa AS.AR.GI., ex Magistrati, Notai, ecc.), garantendo così piena e sicura garanzia di procedura "super partes".
2) Avvio delle ProcedurePer ricorrere ad Arbitrato, è necessario che le Parti in Causa si siano accordate a livello "Preventivo" inserendo apposite Clausole "Compromissorie" nei Contratti, al momento di acquisti importanti, quali Immobili, Auto, Arredamento, Macchinari, o di Locazione, od accordi di Appalto, Commesse, statuti societari, ecc., che in caso di eventuale successiva Controversia, permettono di "Imporre" alla Controparte il ricorso alla Procedura Arbitrale, fermo restando che si può sempre optare per le Procedure Ordinarie in Tribunale.
Nel caso di mancanza di accordo "Preventivo" sull'eventuale ricorso ad Arbitrato, ci si può accordare anche dopo l'insorgenza della Controversia, stipulando un "Compromesso", anche rivolgendosi alla AS.AR.GI..
Nei casi in cui non è possibile o non si riesce ad attivare Procedure Arbitrali, sono comunque attivabili Procedure "Stragiudiziali", come Conciliazioni e Transazioni, altrimenti non resta che rivolgersi al Tribunale Ordinario.
3) Validità EsecutivaLe Sentenze emesse dal Giudice Arbitro, (In termine specifico, "Lodi"), nell'ambito delle procedure "Rituali", cioè a norma del Codice di Procedura Civile (art. 806 e ss), sono "Vincolanti" per le Parti, e nel caso di necessità (Inadempienza della parte soccombente), possono essere rese "Esecutive" a tutti gli effetti, "Iscrivibili" nei pubblici registri ed "Imponibili" a cura dello stesso Stato, tramite la Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari, previo deposito presso il Tribunale ed "Omologazione".
Notasi inoltre che nel caso di contestazioni della Sentenza, si può sempre richiederne l'annullamento, facendo ricorso al Tribunale "Ordinario", con procedura paragonabile al Secondo grado (Appello), evitando comunque le lungaggini del Primo grado in Tribunale, il più lungo, mediamente 4-6 anni ed oltre.
4) Settori di interventoLa Procedura Giudiziaria Arbitrale è utilizzabile nel settore del "Civile", come Condominio, Locazione, Compra Vendite, Contratti, Danni, Contestazione lavori, ecc., esclusi alcuni settori particolari, come il Diritto del Lavoro, di Famiglia, Minori, Fallimentare, ecc., in cui è obbligatoria l'attivazione presso sezioni apposite dei Tribunali (Cpc. art. 806), mentre è totalmente escluso il settore "Penale".
L'Arbitrato non ha limiti di contenzioso in Causa, ed è utilizzabile quindi, sia per Controversie "Minime", come anche per Controversie di Elevato Contenzioso, anche in ambito Internazionale.
5) Costi ArbitraliI Costi Arbitrali sono equiparati alle Tariffe Legali, e dipendono anche dai Giudici richiesti ( Professionisti di Fiducia personale, Professionisti della AS.AR.GI., Presidenti di Associazioni varie o della AS.AR.GI., di Tribunale, ecc.), e dall'Ente Gestore del Procedimento (Studio Professionale, Notaio, AS.AR.GI., Camera di Commercio, ecc.), e sono preventivabili in linea di massima.
I Costi sono addebitati parimenti alle Parti in Causa, a prescindere dalla Vittoria nel Contenzioso, tenendo conto che risultano mediamente inferiori a Cause gestite in Tribunale, a seguito anche della Rapidità della Procedura e della Burocrazia "Snella".
Notasi che il Rito Monocratico, descritto al precedente punto 1), è ricorribile a Titolo Gratuito dalle Imprese che usufruiscono del "Pacchetto Giustizia", fornito dal Network legale "Juris Consult" a seguito di apposita convenzione con la AS.AR.GI..
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