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Arbitrato

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L'ARBITRATO è un Procedimento "Giudiziario", e quindi è un Giudice sopra le Parti, che stabilisce chi ha ragione nella Controversia in atto, in base alla Legge, Norme del settore, usi e costumi locali od Equità.

Per procedere con l'ARBITRATO è necessario scegliere ed incaricare allo scopo, adeguati Giudici, uno per Arbitrato monocratico, o tre per Collegio Arbitrale (due Giudici "di parte" ed uno come  "Presidente"),  ricercandoli presso Enti vari, come le CCIAA, Associazioni industriali, od Enti del settore, come la  AS.AR.GI., Associazione Arbitrale Giudiziaria, specializzata nella materia.

Per richiedere alla nostra Associazione AS.AR.GI., nominativi di Giudici Arbitri, inoltrate  senza impegno una richiesta, compilando il modulo alla pagina seguente.

   Vi rispondiamo tempestivamente indicandovi nostri Professionisti convenzionati, adeguati al vostro caso ed esigenze.
  Notasi che per i Costi, i nostri Giudici fanno riferimento ai "Minimi" del tariffario legale, salvo altri accordi personali.
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Per approfondire l'Istituto dell'Arbitrato, di seguito vi diamo una sintesi delle norme connesse, le procedure, come ricorrervi, i costi, ecc., con anche una serie di Links ad altre pagine e siti utili.       

 

1) Il Procedimento Arbitrale

L'ARBITRATO è un Procedimento "Giudiziario", e quindi è un Giudice sopra le Parti, che stabilisce chi ha ragione nella Controversia in atto, in base alla Legge, Norme del settore, usi e costumi locali od Equità.

E' un Procedimento "Giudiziario" alternativo al Tribunale, gestito o Direttamente dalle "Parti", tramite incarico a uno o tre Giudici Arbitri,  o amministrato da strutture apposite, come le Camere di commercio od Enti vari come la nostra Associazione AS.AR.GI..
  E' una procedura
che permette di avere Giustizia in piena Privacy e Rapidamente (mediamente 4-8 mesi invece di 4-8 anni dei Tribunali) tramite appositi professionisti "Giudici Arbitri",  le cui sentenze sono equiparabili a quelle ottenute in Tribunale, seguendo specifiche procedure previste dal Codice di Procedura Civile.


2)
Settori di intervento

La Procedura Giudiziaria Arbitrale è utilizzabile a seguito di Contenziosi nel settore del "Civile" in generale  come Condominio, Locazione, Compra Vendite, Contratti, Danni, Contestazione lavori,  ecc., specie tra Aziende,    esclusi solo alcuni settori particolari, come il Diritto del Lavoro, di Famiglia, Minori, Fallimentare, Amministrativo, e naturalmente il "Penale" , per i quali è obbligatoria l'attivazione presso sezioni apposite dei Tribunali (Cpc. art. 806)

L'Arbitrato non ha limiti di contenzioso in Causa, ed è utilizzabile quindi, sia per Controversie "Minime", poche migliaia di Euro, come anche per Controversie di Elevato Contenzioso, Milioni di Euro, anche in ambito Internazionale.

 
3) Presupposti per il Ricorso ad Arbitrato

Per ricorrere ad Arbitrato, è necessario che le Parti in Causa si siano accordate a livello "Preventivo" inserendo nei Contratti od accordi scritti, al momento di acquisti importanti, quali Immobili, Auto, Arredamento, Macchinari,  od accordi di Appalto, Commesse, statuti societari, ecc.,  apposite Clausole "Compromissorie",  che in caso di eventuale successiva Controversia,  permettono anche  solo a una delle Parti in CAUSA, di "Imporre" alla Controparte il ricorso alla Procedura Arbitrale, fermo restando che si può sempre optare per le Procedure Ordinarie in Tribunale.

Nel caso di mancanza di accordo "Preventivo" sull'eventuale ricorso ad Arbitrato,  ci si può accordare (difficile essendo in lite) anche dopo l'insorgenza della Controversia,  stipulando un "Compromesso",  anche rivolgendosi ad Enti appositi, come la AS.AR.GI..

Nei casi in cui non è possibile o non si riesce ad attivare Procedure Arbitrali, sono comunque attivabili Procedure  "Stragiudiziali", come Conciliazioni e Transazioni,    altrimenti non resta che rivolgersi al Tribunale Ordinario.


4) Avvio dell'Arbitrato

Nel caso di ricorribilità, volendo o dovendo avviare le procedure Arbitrali,  prima di tutto è necessario scegliere un proprio Arbitro, richiedendo ad Enti vari come la Camera di Commercio o la nostra Associazione, di indicare alcuni nominativi di professionisti specializzati nella materia e nel contenzioso in essere.

Notasi che l'eventuale Arbitro "Unico", come anche il "Presidente" del Collegio Arbitrale, devono essere scelti in accordo tra le due Parti in Causa,  mentre i due Arbitri "di parte", possono essere scelti autonomamente da ciascuno della due Parti in Causa.

Per avere piena e sicura garanzia di Sentenze "super partes", si consiglia anche di scegliere Giudici Arbitri provenienti da province, ambienti o settori di attività,  diversi rispetto alle Parti in Causa, come quelli indicati dalla AS.AR.GI..

Saranno poi gli Arbitri, o l'"Unico", o i tre del Collegio arbitrale,  a fornire ulteriori approfondimenti eventualmente richiesti, ed a procedere all'Arbitrato in collaborazione ed accordo tra loro, come da Norme  e Leggi del settore, senza più alcun compito per l'Utente, se non di fornire i chiarimenti sul Contenzioso man mano richiesti, ed infine adeguarsi alla sentenza.


5) Il Procedimento

La procedura principale utilizzata e consigliata per l'Arbitrato è quella "Rituale",   cioè conforme alle norme stabilite dal Codice di procedura Civile, con la quale la sentenza è equiparabile a quella del procedimento "Pubblico" svolto in Tribunale, con pari validità a tutti gli effetti,  e sono possibili due varianti principali  di procedura :

                    a) CON COLLEGIO GIUDICANTE
Per Contenziosi
di importi medi od elevati,  giuridicamente complessi,  od anche per avere massima garanzia di "Terzietà",  in genere si preferisce ricorrere ad un Collegio giudicante,  composto in genere da tre Giudici,  due designati dalle due parti in Causa (Giudici di parte),  uno ciascuno a propria discrezione,  ed il Terzo, designato dai due Giudici "di Parte", con funzione di "Presidente di Collegio Arbitrale"  (Presidenti di Associazioni varie, della AS.AR.GI., ex Magistrati, Notai,  ecc.), garantendo così piena e sicura garanzia di procedura "super partes", specie se provenienti da province, ambienti o settori di attività, diversi rispetto alle Parti in Causa.

                   b) CON RITO MONOCRATICO
Per Contenziosi di importo "Ridotto" e giuridicamente semplici,  è possibile ricorrere anche al Rito Monocratico, che prevede un "Giudice Unico"  scelto in accordo tra le Parti.


6) Validità
Esecutiva

Le Sentenze emesse dal Giudice Arbitro, (In termine specifico, "Lodi"), nell'ambito delle procedure "Rituali", cioè a norma del Codice di Procedura Civile (art. 806 e ss), sono "Vincolanti" per le Parti, e previo deposito presso il Tribunale per la "Omologazione",   nel caso di necessità (Inadempienza della parte soccombente), possono essere rese "Esecutive" a tutti gli effetti, ed "Imponibili" a cura dello stesso Stato, tramite la Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari.

Notasi inoltre che nel caso di contestazioni della Sentenza, si può sempre richiederne l'annullamento, facendo ricorso al Tribunale "Ordinario", con procedura paragonabile al Secondo grado (Appello), evitando comunque le lungaggini del Primo grado in Tribunale, il più lungo, mediamente 4-6 anni ed oltre,  contro i pochi mesi dell'Arbitrato.


7) Costi delle procedure Arbitrali

I Costi degli Arbitrati sono in genere equiparati alle Tariffe Legali (Tariffe di Legge,  DM 127/2004), e dipendono anche dai Giudici richiesti (Professionisti di Fiducia personale, Professionisti della AS.AR.GI., Presidenti di Associazioni come la AS.AR.GI,  del Tribunale, ecc.),  o dall'eventuale Ente Gestore del Procedimento ( Camera di Commercio, AS.AR.GI., ecc.).

Sono costi proporzionali all'entità del Contenzioso  e preventivabili in linea di massima a seguito di un approfondimento preliminare della situazione del Caso, tenendo comunque conto che sono molto minori rispetto a quelli richiesti dalle procedure ordinarie del Tribunale, data la lunga durata di queste ultime procedure e degli elevati danni che per questo causano all'Utente.

Nel caso di Giudici Arbitri della AS.AR.GI.,  sia "di parte" come anche come "Presidenti di Collegio", si tenga conto che per i Costi è previsto il riferimento ai "Minimi" dei Tariffari Legali, salvo diversi accordi personali.

 

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